CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

 

Contributo a fondo perduto dal decreto Aiuti

 

Con l’art. 18 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022 pubblicato sulla G.U. del 17 maggio 2022) a favore delle Pmi danneggiate dalla crisi ucraina vengono riconosciuti contributi a fondo perduto a valere sul fondo per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro, gestite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

 

Soggetti interessati

Nei limiti delle risorse disponibili, sono beneficiarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

·        hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

·        il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019;

·        ovvero, per le imprese costituite dal primo 01.01.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021 hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi caratteristici.

I settori delle piccole e medie imprese particolarmente colpiti sono inseriti nell’allegato alla comunicazione della Commissione UE del 23 marzo 2022 sul "Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina":

 

Codice NACE

 Descrizione

 

 1

 14.11 

 Confezione di abbigliamento in pelle

 2

 24.42

 Produzione di alluminio

 3

 20.13

 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

4

24.43

Produzione di zinco, piombo e stagno

5

 17.11

 Fabbricazione di pasta-carta

6

 07.29

 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

7

 17.12

 Fabbricazione di carta e di cartone

8

 24.10

 Attività siderurgiche

9

 20.17

 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

10

 24.51

 Fusione di ghisa

11

 20.60

 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

12

 19.20

 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

13

 24.44

 Produzione di rame

14

 20.16

 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

15

 13.10

 Preparazione e filatura di fibre tessili

16

 24.45

 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

17

 23.31

 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

18

 13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario 

19

 23.14

 Fabbricazione di fibre di vetro

20

20.15 

 Fabbricazione di concimi e di composti azotati

21

 16.21

 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

22

 23.11

 Fabbricazione di vetro piano

23

 23.13

 Fabbricazione di vetro cavo

24

 

 I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11):

 

20.11.11.50
20.11.12.90

Idrogeno
Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

25

 

 I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):

 

20.14.12.13
20.14.12.23
20.14.12.25
20.14.12.43
20.14.12.45
20.14.12.47
20.14.12.50
20.14.12.60
20.14.12.70
20.14.12.90
20.14.23.10
20.14.63.33
20.14.63.73
20.14.73.20
20.14.73.40

Cicloesano
Benzenici
Toluene
o-Xilene
p-Xilene
m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene
Stirene
Etilbenzene
Cumene
Altri idrocarburi ciclici
Glicole etilenico (etandiolo)
2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)
Ossirano (ossido di etilene)
Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)
Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)

26

 

 I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):

 

23.99.19.10

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

 

Importo del contributo

L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

 

Procedura e tempi

Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, comprese apertura e chiusura dei termini di presentazione delle domande, fissati comunque in data non successiva al 60esimo giorno dalla pubblicazione del decreto.

Per lo svolgimento delle attività previste il Ministero può avvalersi di società in house mediante la stipula di apposite convenzioni per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

 

 

03/06/2022

 

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